LA FORMAZIONE DEL PROFESSIONISTA RIFLESSOLOGO E DELLE TECNICHE RIFLESSE.
• P.T.R.R. ha adottato una politica associativa volta al riconoscimento e al miglioramento della figura professionale del Professionista Riflessologo e delle Tecniche Riflesse. Il protocollo d’intesa stipulato con il Settore Arti Olistiche Orientali dbn-dos ASI- Ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Rete associativa del Terzo Settore, le cui associazioni affiliate sono autorizzate alla formazione della Riflessologia e Tecniche Riflesse, garantisce, alla nostra Associazione, che il candidato, iscritto o che intende iscriversi al P.T.R.R., ha svolto regolarmente il percorso di conoscenze, abilità e competenze idonei allo svolgimento della professione.
• Le associazioni preposte alla formazione del Professionista Riflessologo e delle Tecniche Riflesse, mirano a far comprendere le caratteristiche della Professione e della Professionalità, contribuendo ad implementare e consolidare le conoscenze, le abilità, la comprensione dei valori etici della tecnica nonché a favorire lo sviluppo di competenze trasversali.
• Gli strumenti didattici utilizzati nei corsi vanno ad esaltare il valore dell’attività esperienziale tramite l’interscambio e le osservazioni dei discenti in grado di formare una solida base per le competenze finali richieste.
Formazione – Attestazione – Certificazione
• La formazione P.T.R.R. è rivolta agli associati, attraverso l’aggiornamento e la formazione continua (formazione continua di aggiornamento), ma anche a tutti a coloro che desiderino approfondire aspetti della Reikologia ed ambiscano ad acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per l’esercizio della professione e per l’ottenimento della attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi (formazione propedeutica).
• P.T.R.R. rilascia ai suoi Soci l’Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi.
Formazione del Professionista
è suddivisa in corsi, seminari e workshop.
Mentre i primi mirano a far comprendere le caratteristiche della Professione, contribuendo ad implementare e consolidare le competenze maturate, nonché a far conoscere i valori etici, i seminari si configurano come laboratori di articolazione delle pratiche e delle conoscenze. I workshop, invece, sono pensati per favorire lo sviluppo di competenze trasversali.
Per costruire nel modo più completo possibile le competenze del Professionista Riflessologo e delle Tecniche Riflesse, i mezzi didattici utilizzati dalle associazioni riconosciute per la formazione dei professionisti, andranno ad esaltare il valore dell’attività esperienziale.
Tale obiettivo verrà perseguito principalmente tramite l’interscambio tra le esperienze dei discenti; lo studio della Riflessologia e un’attività pratica guidata, gruppi di studio; sessioni di studi.
Il fine dell’utilizzo di tali mezzi è costruire conoscenze ed esperienze in modo cumulativo, in grado di formare una solida base per le competenze finali richieste. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto grazie ad un apprendimento e un’educazione flessibile che con differenti modalità utilizza lo scambio di esperienze tra i partecipanti e lo scambio di esperienze con gli stakeholder.
Formazione Continua
P.T.R.R. promuove, attraverso specifiche iniziative, la formazione continua e permanente dei propri iscritti, ampliando le conoscenze e le competenze necessarie allo svolgimento dell’attività professionale
L’aggiornamento annuale, è requisito per il rilascio dell’Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi offerti.
Offerta Formativa di Qualità
P.T.R.R. effettua la verifica dei requisiti annualmente, contestualmente al momento di rinnovo dell’iscrizione.
I Soci di P.T.R.R. sono pertanto tenuti a frequentare nell’anno di iscrizione, corsi, seminari, convegni di aggiornamento con un minimo di ore, come da regolamento relativo alla formazione continua, con l’ obiettivo è verificare che, in un tempo breve, il sistema di conoscenze e esperienze risulti adeguato alle trasversali e molteplici esigenze collegate all’esercizio della Professione.
L’aggiornamento è indispensabile per garantire la qualità delle prestazioni dei Soci, P.T.R.R. garantisce un’offerta formativa di qualità, adeguata al profilo professionale dei suoi iscritti.
Tale offerta formativa cerca di rispondere alla ricchezza di abilità richieste nella Professione Reiki.
P.T.R.R. crede che le competenze siano un asset strategico da coltivare nel tempo e con costanza.
Attestazioni Rilasciate
• Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi
• Certificazione di parte terza
• Libretto Professionista Riflessologo e delle Tecniche Riflesse
Novità Legislative
Secondo quanto stabilito dalla legge n. 4/2013 le Associazioni Professionali svolgono una triplice funzione:
• Valorizzano le competenze degli associati;
• Garantiscono il rispetto delle regole deontologiche legate all’esercizio della Professione.
• Agevolano la scelta e la tutela dell’utenza nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Per assolvere tali funzioni, le Associazioni devono prevedere – nelle forme che ritengono più pertinenti alle caratteristiche della Professione rappresentata e valorizzata – l’obbligo di un aggiornamento professionale da verificare periodicamente.
• Quadro europeo delle qualifiche (EQF)
• Legge 14 gennaio 2013, n. 4
• D. lgs 16 gennaio 2013, n. 13
“The European Qualifications Framework for Lifelong Learning” (EQF) – la legge 28 giugno 2012, n. 92 è un quadro di riferimento che permette di “leggere” le qualifiche ed i titoli (diplomi, attestati, ecc.) rilasciati dai sistemi dell’istruzione e della formazione dei diversi stati membri dell’Unione secondo un codice condiviso. L’obiettivo con cui è stato pubblicato nel 2008 è stato consentire ad ogni cittadino di potersi muovere all’interno dell’Europa facendo valere i crediti formativi acquisiti nel paese d’origine, favorendo così la possibilità per lo stesso di accedere ai percorsi di studio e al mercato del lavoro degli altri paesi dell’Unione Europea.
L’approccio adottato per l’EQF non mira ad uniformare i diversi percorsi di istruzione e formazione promossi dai paesi membri dell’Unione, ma intende permettere il riconoscimento dei titoli acquisiti in termini di competenze (ciò che la persona conosce e sa fare). Si potranno dunque identificare le competenze che la persona possiede al termine di un percorso di apprendimento (es. diploma di scuola secondaria superiore) misurandole su otto livelli, superando l’approccio tradizionale che vede la qualificazione basarsi su contenuti, programmi, durata e tipologia dei percorsi.
L’Unione Europea (tramite la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 23 aprile 2008) aveva richiesto agli stati membri di rapportare i propri sistemi di qualifiche all’EQF entro il 2010 e di raggiungere l’obiettivo, entro il 2012, di rilasciare tutti i certificati di qualifica, i diplomi ecc. con il riferimento al livello EQF corrispondente.
La Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” sulle professioni non organizzate in ordini e collegi ha finalmente dato status e regolazione alle professioni associative ed ha indicato un percorso di emersione dal punto di vista dei requisiti di visibilità istituzionale che si è affiancato a quello già esistente previsto dal Decreto Legislativo 206/07. A seguire vengono elencati i punti qualificanti della nuova normativa.
• RIFERIMENTO OBBLIGATORIO ALLA NORMA
Chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla legge in esame, è tenuto a far espresso riferimento nel corso della propria attività e in particolare in ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente, agli estremi della legge stessa. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. La disposizione è volta a rendere il più chiaro possibile il rapporto con il consumatore, evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività e sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista.
• IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva, né scopo di lucro. Hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione. Promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo). Vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.
• LA PUBBLICITÀ DELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere queste caratteristiche, conformandosi quindi alle finalità che la legge rimette alle associazioni, è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, anche per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali. L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Possono svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero. Le associazioni possono anche (a determinate condizioni) autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all’associazione come marchio/attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi. Le associazioni di cui all’elenco, quindi, sono chiamate a un’azione di attuazione delle finalità della legge e ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti.
• L’ADOZIONE DELLE NORME UNI E LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’
La certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l’Ente nazionale di accreditamento indica che il singolo professionista “certificato” raggiunge determinati standard previsti dalla norma tecnica. Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche attraverso il proprio sito web, promuove l’informazione sull’adozione di norme tecniche UNI relative alle attività professionali oggetto della legge.
Il 2 marzo è entrato in vigore il decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 riguardante il sistema nazionale di certificazione delle competenze, in attuazione della riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012). Il decreto rappresenta il riferimento normativo più rilevante nel quadro delle riforme che compongono la strategia italiana all’apprendimento permanente e ridisegnano le basi delle politiche e dei servizi di istruzione, della formazione professionale e delle misure di politica attiva del lavoro.
Con questo decreto l’Italia risponde alla richiesta dell’Unione Europea nella misura in cui questa ha sollecitato gli stati membri ad offrire al maggior numero di persone – in particolare ai giovani in cerca di prima occupazione e ai giovani Neet (né al lavoro né impegnati in percorsi di formazione) – l’opportunità di far emergere il fondamentale capitale umano costituito dalle competenze comunque acquisite, sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero. Con tale decreto l’Italia mira quindi ad allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e agli indirizzi comunitari nonché alle regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi europei. Pertanto, grazie ad un sistema rigoroso e coordinato a livello nazionale di riconoscimento delle competenze, sarà possibile promuovere la mobilità geografica e professionale, favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta nel mercato del lavoro, accrescere la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni e la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo.
Il decreto legislativo fornisce un quadro di definizioni certe in materia e i ruoli dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti competenti a livello nazionale, regionale e territoriale a diverso titolo in materia di valutazione e rilascio di titoli, certificati e qualifiche e gli standard minimi di servizio validi per la pluralità dei contesti di apprendimento (formale, non formale e informale). Il provvedimento, inoltre, istituisce il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, accessibile e consultabile per via telematica e gli standard minimi degli attestati e dei certificati spendibili a livello europeo.